La Commissione “Crisi, ristrutturazione e risanamento d’impresa” dell’UGDCEC di Roma ha redatto un nuovo articolo con l’obiettivo di approfondire il ruolo e i requisiti del professionista indipendente a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 titolato “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (di seguito breviter anche solo il “Codice”).
La nuova disciplina, come previsto dall’art. 389 del Codice, entrerà in vigore, salvo quanto disposto al comma 2 del medesimo articolo, decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione in G.U. (ossia il 14 febbraio 2019).
La figura del professionista indipendente - incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento o l’attuabilità degli accordi di ristrutturazione dei debiti - è stata ampiamente dibattuta fin dalla sua introduzione. In particolare, il principio di indipendenza – uno dei requisiti cardine di cui deve essere in possesso l’attestatore – è un tema che, ancora oggi, anche a seguito dell’intervento legislativo e dell’emanazione dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, lascia spazio a dubbi interpretativi e applicativi di rilevante entità.
Se la ratio dell’attestazione è quella di tutelare i terzi e i creditori, come può essere indipendente il professionista nominato dallo stesso debitore? Sono davvero sufficienti i requisiti previsti per la sua nomina o la sua responsabilità anche a livello penale per assicurarne l’imparzialità?
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