Per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma

 

Articolo 1

Elettorato attivo

Hanno diritto di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo coloro che alla data dell’Assemblea convocata per il rinnovo risultano avere almeno quindici giorni la qualifica di socio effettivo, ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto, per l’anno in corso.

 

Articolo 2

Elettorato Passivo

Possono essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo coloro che alla data dell’Assemblea convocata per il rinnovo risultano avere da almeno quindici giorni la qualifica di socio effettivo, ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto, per l’anno in corso, avendo altresì posseduto detta qualifica per l’anno precedente.

 

Articolo 3

Candidature

Per essere eletti alla carica di membri del Consiglio Direttivo non è necessario essere stati candidati.
E’ possibile presentare liste di candidati per l’elezione alla carica di membro del Consiglio Direttivo. Ciascuna lista deve, a pena di inammissibilità, contenere l’indicazione di otto candidati.

Le liste sono ammissibili a condizione che:

a) siano presentate mediante lettera sottoscritta da almeno sedici proponenti e contenente l’indicazione del cognome e del nome proprio di ciascun proponente; a tal fine non è necessario che la sottoscrizione sia autenticata;

b) i proponenti abbiano la qualifica di socio effettivo alla data di consegna di cui al successivo punto e) ed abbiano altresì diritto di voto nell’Assemblea convocata per il rinnovo del Consiglio Direttivo; eventuali proponenti che non soddisfino tale condizione non si considerano ai fini del precedente punto a);

c) i proponenti siano soggetti diversi dai candidati; eventuali proponenti che non soddisfino tale condizione non si considerano ai fini del precedente punto a);

d) alla lettera di cui al precedente punto a) sia allegata una dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta da tutti i candidati appartenenti alla lista; anche a tal fine non è necessario che la sottoscrizione sia autenticata;

e) la lettera di cui al precedente punto a), con allegata dichiarazione di cui al precedente punto d), sia consegnata la sede dell’Unione da uno dei proponenti o dei candidati entro il diciottesimo giorno precedente a quello per il quale è stata convocata l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo; all’atto della consegna vengono sottoscritte da parte del ricevente e del consegnante due copie della lettera sulle quali vengono annotate la data e l’ora della consegna; una di tali copie resta al ricevente mentre l’altra viene rilasciata al consegnante; al fine della presentazione delle liste la sede dell’Unione resta aperta nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00;

f) ciascun candidato non appartenga a più di una lista; qualora tale condizione non sia soddisfatta si considerano non valide tutte le liste alle quali appartenga un medesimo candidato;

g) ciascun proponente non aderisca a più di una lista; qualora tale condizione non sia soddisfatta si considerano ai fini del precedente punto a) per tutte le liste alle quali aderiscano.

 

Articolo 4

Modalità di espressione del voto

Il voto è segreto e viene espresso, personalmente o tramite rappresentante, da ciascun avente diritto mediante compilazione della scheda elettorale e deposito della stessa nell’urna durante l’Assemblea convocata per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

La rappresentanza può essere conferita esclusivamente ad un socio avente diritto al voto. Ciascun socio avente diritto al voto può rappresentare al massimo altri due soci aventi diritto al voto. La rappresentanza deve essere conferita in forma scritta; al tal fine non è necessario che la sottoscrizione sia autenticata.
La scheda elettorale è predisposta a cura del Consiglio Direttivo previa valutazione da parte dello stesso dell’ammissibilità delle liste pervenute. Essa deve riportare tutte le liste ammesse, in ordine di presentazione e con i nominativi dei relativi candidati, oltre ad una colonna in bianco. Per ogni candidato deve essere riportato sia il cognome che il nome proprio.

Tutte le schede devono essere preventivamente stampigliate con il timbro a secco dell’Unione e siglate dal Segretario.

E’ ammesso a votare esclusivamente in uno dei seguenti modi:

a) trascrivendo nella colonna in bianco della scheda uno o più nominativi, con massimo di otto scelti tra coloro che soddisfano la condizione di cui al precedente articolo 2, anche se non appartenenti ad alcuna lista; a tal fine nei locali adibiti al voto deve essere affisso a cura del Consiglio Direttivo l’elenco di coloro che soddisfano la condizione di cui al precedente articolo 2, è sempre necessaria la trascrizione del cognome dei soggetti prescelti; la trascrizione del nome proprio è necessaria solo in casi di omonimia; possono essere trascritti i nominativi di soggetti appartenenti a liste diverse;

b) contrassegnando l’apposita casella predisposta nella scheda in corrispondenza di una lista; in tal caso il voto si intende espresso a favore di tutti i componenti della lista ad eccezione di quelli eventualmente depennati.

 

Articolo 5

Risultato elettorale

Al termine della votazione il Presidente nomina due scrutatori che provvedono immediatamente allo spoglio delle schede ed alla compilazione dell’elenco di coloro che hanno conseguito voti con l’indicazione del numero di voti da ciascuno conseguito.

Terminato lo spoglio delle schede il Presidente proclama eletti gli otto soci che hanno conseguito il maggior numero di voti, previa accettazione, anche verbale, da parte degli stessi. In caso di mancata accettazione da parte di uno o più fra i primi otto, subentrano coloro i quali seguono nell’ordine di graduatoria. Qualora non si raggiunga il numero di otto consiglieri, coloro i quali sono stati proclamati eletti procedono per cooptazione all’integrazione del Consiglio Direttivo.

Ai fini di cui al presente articolo, in caso di parità di preferenze prevale il socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Unione.

 

Articolo 6

Propaganda elettorale

La propaganda elettorale non deve ledere mai il prestigio della categoria e dei concorrenti.

La propaganda elettorale deve consistere unicamente nelle esposizioni dei programmi.

Non è ammessa la propaganda elettorale sui quotidiani e sui mezzi di informazione e di comunicazione di massa, anche se a diffusione limitata in ambito locale.