E’ costituita tra i dottori commercialisti e gli esperti contabili un’associazione senza finalità di lucro denominata "Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma",  in breve "Unione".

L’Unione ha lo scopo di rinsaldare i legami di amicizia e di solidarietà fra i giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, di studiare i problemi d’interesse comune, di favorire l’interscambio culturale e professionale con altre categorie, di facilitare e qualificare attraverso un vicendevole aiuto l’avvio alla professione, di prestare assistenza ai propri iscritti con tutti i mezzi di cui disponga ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento appaia necessario od opportuno.

L’Unione aderisce all’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma (qui di seguito in breve denominata “Unione Nazionale”) accettandone Statuto, finalità, disposizioni e direttive.

L’Unione locale di Roma svolge attività propositiva verso l’Unione Nazionale, e tiene conto degli orientamenti da essa espressi riguardanti le iniziative aventi interesse generale per i dottori commercialisti con specifico carattere sindacale e di rappresentanza di categoria.

 

ARTICOLO 2. Durata

L’Unione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3. Sede

L’Unione ha la propria sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore e potrà essere trasferita altrove su decisione dell’Organo Esecutivo, che in questa Associazione prende il nome di Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4. Rapporti con l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

L'Unione aderisce all'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ne condivide le finalità e le attività, e si impegna a uniformarsi alle sue direttive. Il Presidente dell'Unione, in sede di Assemblee Nazionali, dovrà sempre relazionare sull'attività svolta e programmata dalla propria Associazione, nonché presentare le istanze degli Associati nei confronti dell'Unione Nazionale.

ARTICOLO 5. Attività

L’Unione perseguirà le proprie finalità attraverso le seguenti attività:

- organizzare convegni, corsi, incontri di studio e ogni altra attività idonea a sviluppare l'aggiornamento professionale e stimolare il confronto professionale tra gli associati ed i colleghi;

- realizzare iniziative mirate a proporre agli associati migliori servizi inerenti la professione, anche grazie alla stipula di convenzioni con soggetti privati e pubblici di ogni tipo;

- realizzare i progetti della Commissione Studi adottati ed approvati dal Consiglio Direttivo;

- promuovere ed organizzare attività dirette a facilitare l'avvio e l'esercizio della professione;

- promuovere azioni giudiziarie a tutela degli interessi patrimoniali, morali e professionali degli associati e della categoria;

- aderire ad iniziative aventi scopi analoghi nell'ambito nazionale ed internazionale;

- partecipare ad associazioni nazionali ed internazionali della medesima o di diversa categoria professionale;

- realizzare qualsiasi altra attività destinata a raggiungere gli scopi dell'Unione.

ARTICOLO 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell’Unione è composto:

  • dalle quote sociali;
  • dalle contribuzioni volontarie e straordinarie.

E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione, l’assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, alla devoluzione del patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 7 - Associati

Dell’Unione possono far parte gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ed i praticanti iscritti nell’apposito Registro dei Praticanti.

L’Unione comprende Associati Effettivi, Associati Aderenti, Associati Praticanti e Associati Onorari i quali, tutti all’atto dell’iscrizione, devono impegnarsi per iscritto ad accettare le norme del presente statuto.

Sono Associati Effettivi i Commercialisti iscritti alla sezione A, i quali al momento dell’iscrizione non abbiano compiuto quarantatré anni d’età anagrafica. Gli Associati Effettivi hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti a tutte le cariche dell’Unione.

Sono Associati Aderenti i Commercialisti iscritti nella sezione A dell’albo che abbiano superato i limiti di età previsti per essere considerati Effettivi ai sensi dell’art.7 del presente Statuto e che, indipendentemente da precedenti iscrizioni, condividano gli scopi dell'associazione, nonché gli iscritti della sezione B dell’Albo. Gli Associati Aderenti non hanno diritto al voto in assemblea, e non possono ricoprire cariche elettive, ad eccezione della carica di Presidente del Collegio dei Probiviri dell’Unione.

Sono Associati Praticanti gli iscritti nell'apposito Registro dei praticanti e coloro che ancora non abbiano superato l’esame di Stato. Gli Associati Praticanti potranno eleggere, qualora la loro rappresentanza sia qualificata in almeno dieci iscritti, nell’ambito della propria categoria d’associati, un rappresentante comune che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e con diritto di voto. Il rappresentante decade alla conclusione del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Con delibera della Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati nella qualità di Associati Onorari coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Essi possono partecipare all'assemblea, ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

Gli Associati Effettivi, Aderenti ed Onorari pagano una quota annuale all’Unione, il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio Direttivo, anche in misura differenziata per categoria. Il contributo dovrà essere versato al Tesoriere entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. L’iscrizione all’Unione dei Praticanti è a titolo gratuito.

Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, né rivalutabili.

ARTICOLO 8. Dimissioni ed Espulsioni

Decadono dalla qualifica di Associati Effettivi, Aderenti e Praticanti, gli Associati che intenderanno recedere od abbandoneranno la professione. Saranno considerati receduti coloro che non verseranno la quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo e comunque entro l’anno finanziario successivo.

Il Consiglio Direttivo potrà, in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell’immagine e del decoro della professione, nonché nel caso di mancato rispetto delle norme del presente statuto, decidere l’espulsione di un Associato. L’interessato, tuttavia, dovrà essere convocato per avere la possibilità di fornire le proprie giustificazioni. L’espulsione sarà comunicata all’interessato con lettera raccomandata e l’espulso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla notifica.

ARTICOLO 9. Organi dell’Unione

Gli Organi preposti al funzionamento dell’Unione sono:

  • l’Assemblea generale degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • la Commissione Studi;
  • il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 10. Assemblea Generale degli Associati

L’Assemblea generale si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni altra volta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o che almeno 1/3 (un terzo) degli Associati Effettivi ne chieda la convocazione al Consiglio Direttivo.

L’ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o in assenza di entrambi dal componente più anziano del Consiglio Direttivo, delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sulle seguenti questioni:

  • nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
  • approvazione del Rendiconto da presentarsi a cura del Tesoriere entro il mese di Aprile di ogni anno;
  • modifiche allo statuto;
  • ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa deve essere convocata a mezzo lettera, o fax, o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione: nella lettera di convocazione deve essere contenuto l’ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione.

Sono ammesse deleghe per la partecipazione all’Assemblea Generale degli Iscritti per un massimo di due a socio.

Hanno diritto al voto soltanto gli Associati Effettivi in regola col versamento delle quote sociali, purché iscritti da almeno 15 (quindici) giorni all’Unione e la cui iscrizione sia stata ratificata dal Consiglio Direttivo locale. Dopo tale ratifica i nominativi dei nuovi iscritti devono essere inseriti, a cura del Consiglio Direttivo locale, nel database dell’Unione Nazionale.

Il risultato delle votazioni può essere contestato entro 5 (cinque) giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati aventi diritto al voto, indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri, oltre che per conoscenza al Consiglio Direttivo, il quale riunirà senza indugio il Collegio che deciderà ai sensi dell’articolo 15 del presente Statuto e riferirà al Presidente dell’Unione anche per l’eventuale riconvocazione dell’Assemblea.

ARTICOLO 11. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

  • il Presidente, il Vice Presidente, il  Segretario, il  Tesoriere ed il  Presidente della Commissione Studi, eletti tra i soli Associati Effettivi, oltre che da altri Consiglieri fino a un numero massimo di 8 (otto), tutti con una età non superiore, al momento della nomina, ai quarantatré anni;
  • un Rappresentante dei Praticanti con diritto di voto, eletto tra gli Associati  non ancora abilitati ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto, qualora la loro rappresentanza sia qualificata in almeno 10 (dieci) iscritti.

Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Probiviri e di Rappresentante dei Praticanti, sono incompatibili con le cariche di componenti di Direttivi Nazionali in altre Associazioni Sindacali aventi scopi e obiettivi uguali o simili a quelli previsti dal presente statuto. L’assenza e/o il venir meno di tale condizione di esclusiva comporta il mancato insediamento o la decadenza automatica dalla carica di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Probiviri o di Rappresentante dei Praticanti.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è, altresì, incompatibile con quella di consigliere dell’Ordine di Roma o di membro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni 3 (tre) anni dall’Assemblea generale degli Associati e rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo sono eleggibili per non più di 2 (due) mandati, qualunque sia la carica ricoperta. I mandati ricoperti in qualità di associato effettivo non si cumulano con quelli ricoperti in qualità di socio praticante.

Si intende 1 (un) mandato completo quando, anche per cooptazione, si rimane in carica per la metà del tempo più 1 giorno.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Presidente della Commissione Studi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese ed ogni altra volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta due dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo predispone le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea, stabilisce il programma di lavoro e delibera sui criteri, la misura e le modalità di versamento dei contributi associativi. Il Consiglio Direttivo è l'unico organo che autorizza spese. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte constare da un verbale della riunione redatto dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei membri presenti.

Il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio ed il rendiconto delle entrate e delle uscite, che dovranno essere annualmente approvati dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo consegna il bilancio ed il rendiconto delle entrate e delle uscite, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea degli Associati, al Collegio dei Probiviri, il quale attesterà all’assemblea la presa visione dello stesso e/o eventuali rilievi. Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'Associazione, nonché eventualmente a quella patrimoniale, e deve essere reso noto a tutti gli Associati.

L’Associazione è rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo in ogni circostanza; in sua assenza la rappresentanza è esercitata dal Vice Presidente o da un altro Associato delegato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12. Commissione Studi

La Commissione Studi è l’organismo incaricato di studiare le questioni culturali d’interesse generale che riguardano la professione del dottore commercialista, nonché argomenti specifici che le vengano sottoposti da almeno sei associati.

Della Commissione possono far parte i soci effettivi ed i soci praticanti che ne abbiano fatta espressa richiesta.
La Commissione viene costituita entro 60 giorni dalla nomina del suo Presidente e viene rinnovata annualmente, previa consultazione con il Consiglio Direttivo, ad opera del Presidente della Commissione Studi il quale redige il programma operativo e designa singole commissioni nominandone il Presidente.

ARTICOLO 13. Comitato Consultivo

Per decisioni di particolare importanza ed a discrezione del Consiglio Direttivo potrà essere convocato il Comitato Consultivo. Esso è composto dal Consiglio Direttivo e dagli ex Presidenti dell’Unione. E’ presieduto dal Presidente in carica pro-tempore dell’Associazione.

ARTICOLO 14. Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da un minimo di tre membri, è nominato dall’Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo (ai sensi dell’art.10) e per la stessa durata di questo; eserciterà funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell’ambito dell’Unione. Qualora il numero degli Associati effettivi sia inferiore a 25 (venticinque), l’Assemblea ha facoltà di nominare un Probiviro Unico in luogo dell’Organo collegiale.

L’Assemblea eleggerà, inoltre, il Presidente del Collegio dei Probiviri, che dovrà avere requisiti di esperienza nell’ambito dell’Associazione e potrà essere scelto anche tra i soci aderenti.

Il Collegio dei Probiviri agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente da Associati od Organi dell’Associazione per dirimere qualunque controversia. Le decisioni prese dai Probiviri sono vincolanti e inappellabili.

Qualsiasi esposto o ricorso rivolto al Collegio dovrà essere indirizzato presso lo studio del Presidente del Collegio medesimo; il Presidente del Collegio provvederà senza indugio a riunire il Collegio e riferirà al Presidente dell'Unione delle decisioni prese.

ARTICOLO 15. Cooptazione

Qualora nel corso del triennio venissero meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Probiviri, ciascun organo procederà autonomamente alla cooptazione, ed i nuovi membri dureranno in carica sino allo scadere dello stesso originario triennio.

ARTICOLO 16. Disposizioni varie

Le cariche dell'Unione sono ricoperte a titolo gratuito.

Qualsiasi propaganda politica o religiosa all’interno dell’Unione è vietata.

ARTICOLO 17. Modifiche dello Statuto

Le clausole del presente Statuto non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell’Assemblea generale degli Associati convocata a tale scopo.

La deliberazione sarà valida se otterrà almeno il voto favorevole di 1/3 (un terzo) più uno degli Associati Effettivi iscritti aventi diritto di voto, salvo migliore maggioranza degli aventi diritto al voto intervenuti. Tuttavia il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportarvi qualsiasi variazione fosse utile e necessaria, con successiva ratifica da parte dell’Assemblea, affinché nessuna delle prescrizioni del presente statuto sia in contrasto o difforme da quelle dello Statuto dell’Unione Nazionale attuale o futuro, ed è altresì espressamente autorizzato sin da ora e per qualunque momento, ad acquisire ed introdurre con forza di norma statutaria innovativa o modificativa del presente Statuto, mediante semplice propria delibera di accettazione, quelle specifiche indicazioni o prescrizioni che in qualsiasi momento dovessero essere richieste o dettate dalla Giunta Esecutiva o dal Collegio dei Probiviri dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.