Siamo lieti di segnalare l'articolo pubblicato il 31 marzo 2021 su Italia Oggi sul tema del Supebonus 110% a firma del Presidente Roberto Bonomo e del Probiviro Marco De Iapinis dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.
Evidenziamo che l’articolo - per esigenze di redazione - è stato chiuso il 27 marzo, e che l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 83933 del 30 marzo 2021, ha prorogato ulteriormente la scadenza al 15 aprile per l'invio della comunicazione.
Di seguito il testo dell'articolo:
Superbonus 110% e bonus edilizi, occorre più chiarezza
Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provv. n. 51374 del 22 febbraio 2021, ha disposto lo slittamento, dal 16 marzo ad oggi 31 marzo 2021, del termine per l'invio delle comunicazioni dell'opzione scelta tra lo sconto in fattura o la cessione del credito del Superbonus del 110% e degli altri bonus edilizi, relativamente alle spese sostenute nel corso del 2020.
L'esercizio dell'opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per quelli relativi alle parti comuni degli edifici, è comunicato all'Agenzia delle Entrate utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Agenzia. La Comunicazione può essere dunque inviata esclusivamente in via telematica entro e non oltre il termine del 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Tuttavia, per le sole spese sostenute nel 2020, tale termine è stato rinviato ad oggi 31 marzo 2021. Il mancato invio di tale comunicazione, nei termini e con le modalità previsti, rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Chiarite le tempistiche, la comunicazione per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, è inviata:
- dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario;
- dal soggetto che rilascia il visto di conformità per gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110%.
Mentre per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione è inviata:
- dall'amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario (nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1129 c.c., non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato);
- per gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110%, può essere inviata anche dal soggetto che rilascia il visto di conformità, oltre che dai soggetti di cui al punto precedente (in tal caso il soggetto che rilascia il visto, è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni).
I soggetti che sostengono spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, effcienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, possono optare dunque, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante: i) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto ai fornitori che effettuano gli interventi, i quali possono recuperare tale sconto sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, o possono, a loro volta, optare per la cessione a terzi; ii) per la cessione del credito d'imposta, corrispondente alla detrazione spettante, a soggetti terzi, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Ciò posto, l'opzione può essere esercitata al termine degli interventi o in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL). Per gli interventi che prevedono la detrazione del 110%, i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. In accordo con ciò, per coloro che abbiano ricevuto nel 2020 fatture di acconto sui lavori ammessi al Superbonus, che proseguiranno nel 2021, per un ammontare complessivo inferiore alla percentuale minima di legge del 30% per il primo SAL, si pone il problema della cessione del credito. Non sarebbe possibile infatti procedere all'invio della comunicazione per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura da inviare perché le spese del 2020 non sono suffcienti a raggiungere il 30% richiesto dei lavori complessivi e, quindi, l'unica strada percorribile per non perdere la quota parte di spesa del 2020 rimarrebbe quella della detrazione in dichiarazione.
Questo aspetto, come molti altri della disciplina in commento, meritano di essere chiariti. L'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma lo farà in un webinar gratuito che fa parte del palinsesto formativo dell'Ordine di Roma per l'anno 2021 e che si terrà il prossimo 6 aprile alle ore 15:00.
Il webinar, disponibile sul sito internet dell'Unione di Roma, vedrà la partecipazione di autorevoli esperti.